PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 1750 e rilevato che:

                esso reca un contenuto complesso, in quanto i suoi 48 articoli, suddivisi in 11 capi, incidono su numerosi ed eterogenei ambiti normativi - circostanza fisiologica per provvedimenti, come quello in esame, che concorrono alla manovra di finanza pubblica - essendo finalisticamente orientati in modo coerente ed unitario ad intervenire in materia fiscale e di finanza pubblica, integrando la manovra di bilancio in via di compimento;

                interviene in diversi settori dell'ordinamento senza procedere ad adeguate forme di coordinamento con la vigente disciplina, né abrogando le norme anteriori indirettamente private di ogni effetto, nè novellando espressamente quelle modificate né, in taluni casi, coordinando la nuova disciplina con il tessuto normativo in cui essa si inserisce (ad esempio, articolo 1, comma 17; articolo 7, commi 12 e 13; articolo 20; articolo 25; articolo 26; l'articolo 36, comma 4; articolo 37, comma 5; articolo 42, comma 1, primo periodo; articolo 45);

                reca norme i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento differito rispetto alla loro entrata in vigore, anche in relazione al richiamato collegamento sostanziale con la manovra di bilancio di numerose disposizioni, operanti a decorrere dal 1o gennaio 2007; suscita tuttavia perplessità in ordine alla rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, atteso che pone un termine notevolmente ampio (dodici mesi) per il compimento dei propri effetti;

                presenta, in alcuni casi, riferimenti normativi imprecisi o errati che andrebbero corretti (ad esempio, all'articolo 39, comma 3, si fa riferimento al medesimo comma 3 anziché al comma 2; all'articolo 20, comma 1, la lettera b) è strutturata in maniera difforme rispetto alle previsioni della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi);

                la tecnica della novellazione, in numerose disposizioni, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

 

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                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 12, comma 4 - ove si novella il comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 498 del 1982, in materia di definizione delle funzioni e dei poteri dell'ANAS - si sopprima, alla lettera a), il richiamo al decreto del Presidente delle Repubblica. n. 136 del 1975, in quanto esso risulta abrogato dall'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

            all'articolo 24 - recante un'autorizzazione al Governo per il riordino e la semplificazione della disciplina concernente i contributi e le provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici nonché di quelle radiofoniche e televisive, da attuarsi mediante l'adozione di regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 - si integri la disposizione, indicando le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni per le quali si determina l'effetto abrogativo, secondo il modello di delegificazione codificato dal citato articolo 17, comma 2, della legge n. 400; al riguardo, andrebbe inoltre verificata l'idoneità della previsione recata alla lettera d) - che demanda ai regolamenti il «coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti» - a realizzare le proprie finalità, atteso che si affida ad una fonte secondaria un compito di coordinamento formale che riguarderebbe anche fonti di rango primario;

            analogamente, all'articolo 36 - che demanda ad un regolamento di delegificazione l'istituzione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - siano specificate in modo puntuale le norme generali regolatrici della materia, procedendo altresì a precisare l'effetto abrogativo delle disposizioni elencate nel successivo comma 4;

            si verifichi la necessità di abrogare espressamente disposizioni che risultano apparentemente private di effetti normativi, in particolare con riguardo a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2 (ove si dispone la mera inapplicabilità ai trasferimenti degli immobili dei commi 3 e 4 dell'articolo 69 della legge n. 342 del 2000, che però si riferiscono esclusivamente a questa fattispecie), nonché con riguardo all'articolo 36, comma 4, ed all'articolo 42, comma 1, primo periodo (ove si dispone la soppressione di alcuni organismi, senza procedere all'abrogazione delle relative disposizioni) ed, infine, in relazione alla soppressione del Registro Italiano Dighe ad opera dell'articolo 45.

 

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        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 6 - che introduce un nuovo comma 10-bis nell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi (n. 917 del 1986), al fine di incidere sull'applicazione della disposizione prevista dal comma 10, in materia di esclusione della deducibilità delle spese per prestazioni di servizi resi da professionisti domiciliati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se le eccezioni ammesse per la fattispecie già esistente debbano intendersi applicabili alla nuova ipotesi introdotta;

            all'articolo 5, comma 6 - che rivaluta il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (n. 131 del 1986), senza modificare direttamente il predetto testo unico - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la norma in termini di novella del testo unico, così da non compromettere l'unitarietà della disciplina della materia;

            all'articolo 7, comma 26 - ove viene opportunamente specificata la portata derogatoria della disposizione ivi contenuta alla legge n. 212 del 2000 (statuto del contribuente) - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare, come sembra desumibile, che la disposizione specifica cui si intende derogare sia l'articolo 3, il quale stabilisce che «relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono»;

            all'articolo 28 - che interviene a ridurre l'ammontare dei contributi alle imprese di radiodiffusione sonora e di modalità di accesso alle riduzioni tariffarie sui canoni di noleggio ai servizi di telecomunicazione via satellite per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva nonché i canali tematici satellitari - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare il comma 3 come novella alla legge n. 67 del 1987, che reca la normativa generale sulle riduzioni tariffarie.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 1750 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria,

            rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame appaiono prevalentemente riconducibili alle materie «sistema tributario

 

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e contabile dello Stato» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato e degli enti pubblici nazionali», che le lettere e) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            rilevato, altresì, che tali disposizioni intervengono su una pluralità di settori normativi in parte riconducibili ad ambiti riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato - quali «moneta; tutela del risparmio e dei mercati finanziari; tutela della concorrenza», «ordinamento civile», «norme generali sull'istruzione», «previdenza sociale», «dogane», «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», «opere dell'ingegno», «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), n), o), q), r) e s), della Costituzione - e in parte a materie di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali le «dogane» «ordinamento sportivo» «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» «governo del territorio», «porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di navigazione», «ordinamento della comunicazione» e «tutela e sicurezza del lavoro»,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 12, valutino le Commissioni di merito la ragionevolezza, in relazione ai principi di cui agli articoli 3 e 41 della Costituzione, sotto il profilo della tutela del legittimo affidamento del concessionario, della disposizione che, incidendo su convenzione in essere, prevede l'automatica estinzione del rapporto concessorio in caso di dichiarazione da parte del concessionario di non voler aderire alla convenzione unica ovvero qualora tale convenzione non si perfezioni «per fatto imputabile al concessionario».


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (AC 1750);

            premesso che:

                l'ordine del giorno De Biasi n. 9/1475/56 del 2 agosto 2006 ha impegnato il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della manovra di bilancio, lo stanziamento dei fondi necessari alla copertura del fabbisogno di spesa dei contributi diretti, tenendo conto della rilevanza che ha la difesa del pluralismo dell'informazione per la crescita della democrazia in Italia, nonché del valore delle testate gestite da parte di società cooperative e no-profit;

                nel corso delle audizioni informali di rappresentanti del settore dell'editoria del 29 giugno e del 4 luglio 2006 svolte presso la VII Commissione, è emersa l'esigenza di un intervento strutturale non contingente a favore del settore;

                non appare condivisibile la scelta del Governo di affidare a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina di riordino e semplificazione delle disposizioni di contributi, ai sensi dell'articolo 24;

                si ritiene necessario modificare l'articolo 26, in materia di erogazione dei contributi per l'editoria, conservando il carattere di diritto soggettivo che il legislatore ha inteso attribuire fino ad oggi a tali provvidenze e superando il criterio del riparto percentuale secondo lo stanziamento disponibile dei contributi stessi, previsto nel comma 1 dell'articolo 26, criterio che rischia di compromettere il diritto soggettivo ai finanziamenti dei giornali no-profit e di partito, con effetti rilevanti sulla stabilità delle imprese beneficiarie;

                risulta altresì necessario incrementare i finanziamenti per le università e gli enti di ricerca, le cui condizioni economiche e finanziarie sono ad oggi di particolare gravità anche per la contrazione del 10 per cento delle spese per consumi intermedi stabilita dall'articolo 22 del decreto-legge n. 223 del 2006 in materia di servizi essenziali,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) appare necessario disciplinare il riordino della disciplina sull'erogazione di contributi, con un intervento normativo sistematico,

 

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adottato dal Parlamento, superando così l'attuale previsione dell'articolo 24 che rimette all'adozione di interventi governativi la relativa disciplina;

            2) appare altresì necessario sopprimere l'articolo 26, comma 1;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) appare opportuno individuare adeguate forme integrative di finanziamento per il settore dell'editoria, a partire dai contributi diretti;

            b) appare altresì opportuno escludere le università e gli enti di ricerca dalle misure di riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali, inserendo, all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, dopo le parole «degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» le parole «delle università e degli enti di ricerca»;

            c) appare altresì opportuno provvedere al recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, attraverso la creazione di un Fondo per la remunerazione del diritto di prestito eseguito dalle biblioteche e dalle discoteche;

            d) risulta altresì opportuno provvedere ad adeguati finanziamenti per l'ultimazione della realizzazione del centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee di cui alla legge 12 luglio 1999, n. 237.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 1750, recante «Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;

            valutate positivamente le disposizioni di cui: all'articolo 14, che individua una soluzione di alto profilo con riferimento agli investimenti infrastrutturali per le regioni Calabria e Sicilia; all'articolo 38, che disciplina servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica; all'articolo 45, che consente di ottenere importanti risparmi di spesa attraverso la soppressione del RID (Registro Italiano Dighe) e il trasferimento delle relative funzioni alle strutture ministeriali;

 

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            preso atto del contenuto dell'articolo 19 e rilevato che il comma 2 del citato articolo detta disposizioni derogatorie, difficilmente comprensibili, riferite al solo Ente parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise;

            osservato che l'intervento sull'organizzazione dell'APAT, di cui all'articolo 20, avrebbe potuto più opportunamente essere realizzato mediante un confronto aperto con il Parlamento, anziché con un provvedimento di urgenza come il decreto-legge, tanto più se si considera che già varie iniziative parlamentari in materia erano state assunte o erano in via di perfezionamento;

            ritenuto, in ogni caso, necessario introdurre una apposita disposizione che preveda il parere parlamentare obbligatorio sul nuovo statuto dell'APAT e sulla nomina del presidente dell'Agenzia stessa;

            preso atto del contenuto dell'articolo 12, che pone l'obiettivo generale di fissare taluni principi irrinunciabili per la tutela dell'interesse pubblico in relazione alle concessioni autostradali, che vanno certamente presidiati;

            rilevato, tuttavia, con riferimento al citato articolo 12, che la norma desta perplessità sul possibile effetto di alimentazione di contenzioso, anche alla luce della valutazione degli effetti che la disposizione legislativa potrà produrre su atti convenzionali già stipulati;

            valutata positivamente, al riguardo, una approfondita riflessione con le stesse istituzioni comunitarie, anche al fine di comprendere la compatibilità delle citate disposizioni con la normativa europea;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) sia integralmente riformulato l'articolo 12, nel senso di definire con chiarezza i soli principi e indirizzi generali, anche di natura operativa, ai quali tutte le concessionarie autostradali devono attenersi per la tutela dell'interesse pubblico e per la salvaguardia dei diritti dell'utenza, dettando contestualmente una apposita disposizione che - nel quadro dei principi e degli indirizzi così definiti - porti alla riformulazione consensuale delle convenzioni in atto, evitando di produrre rischiosi effetti penalizzanti imposti a livello unilaterale e, semmai, ispirandosi alla più recente giurisprudenza amministrativa in materia;

            b) all'articolo 19, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, il secondo comma è soppresso»;

 

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            c) all'articolo 20, comma 1, lettera b), primo capoverso, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti»;

            d) al medesimo articolo 20, comma 1, lettera d), dopo il primo periodo sia inserito il seguente: «Il Governo trasmette alle Camere lo schema di regolamento recante il nuovo statuto dell'APAT, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema di regolamento, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi di cui alla presente legge. Il Governo, tenuto conto dei pareri espressi ai sensi della presente disposizione, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il nuovo schema di regolamento per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere comunque emanato»;

        e con le seguenti osservazioni:

            1) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 7, che prevedono benefici per gli acquirenti di autoveicoli che - in base alla legislazione vigente - debbono obbligatoriamente essere dotati dei parametri «Euro 4» o «Euro 5» (e, pertanto, non sembrerebbero richiedere alcun incentivo), verificando, semmai, la possibilità di destinare l'importo derivante dall'eliminazione della norma, che allo stato determinerebbe minori entrate per 169 milioni di euro nel triennio 2007-2009, all'incremento di incentivi per la riqualificazione ambientale, edilizia ed infrastrutturale, già ricompresi nel complesso della manovra finanziaria;

            2) all'articolo 12, comma 5, ove si insistesse per il mantenimento della disposizione relativa ai compiti dell'ANAS, essa andrebbe armonizzata con il complessivo riordino della società stessa previsto dall'articolo 142 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007, evitando - in particolare - la creazione di due distinte società che, di fatto, rischierebbero di riproporre l'attuale dicotomia tra funzioni di controllo e funzioni di gestione;

            3) si verifichi, infine, la possibilità di integrare l'articolo 19, prevedendo che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e che, per il personale predetto, nei limiti del territorio di competenza, sia riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applichino le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

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PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

            considerato che l'articolo 10, comma 1, capoverso «6-quater», rinvia, ai fini della individuazione del patrimonio immobiliare di Poste italiane spa, anche all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e che la portata normativa di tale rinvio non appare chiara, atteso che la disposizione non concerne l'individuazione del patrimonio immobiliare della società, ma incide sulla procedura di alienazione degli immobili della stessa;

            considerato che l'articolo 13, comma 1, lettera a), prevede che il decreto ministeriale di autorizzazione del progetto di dragaggio da realizzarsi nelle more dell'attività di bonifica nelle circoscrizioni delle autorità portuali sostituisca la pronuncia di valutazione di impatto ambientale prevista per legge, laddove invece vi è l'esigenza che sia comunque assicurata la sostenibilità ambientale delle predette operazioni di dragaggio;

            rilevata l'opportunità che la società per azioni di cui all'articolo 14, al cui capitale sociale partecipano ANAS spa e le regioni Sicilia e Calabria, svolga la sua attività di realizzazione di infrastrutture trasportistiche prevalentemente sul territorio nazionale;

            ritenuto che l'articolo 44, commi 1 e 2, ha la medesima finalità delle proposte di legge n. 671 e n. 1338, di cui la Commissione aveva già avviato l'esame in sede referente, nella parte in cui dispone l'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 della disciplina in materia di patente a punti dettata dall'articolo 126-bis del codice della strada, unitamente alla riattribuzione, nei casi di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, dei punti decurtati in applicazione del testo del predetto articolo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

            considerato tuttavia che il comma 3 dello stesso articolo 44, nel novellare il comma 7 dell'articolo 97 del codice della strada, specificando che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per chi circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, si applica solo quando tale certificato è previsto, non introduce tuttavia una espressa previsione sanzionatoria anche per il caso di circolazione del ciclomotore senza il certificato di idoneità tecnica;

            rilevata, inoltre, l'opportunità di allineare la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 171 del codice della strada alle modifiche apportate all'articolo 170 dall'articolo 44, comma 4, unitamente

 

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all'esigenza che l'articolo 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 285 del 1992, preveda la sanzione amministrativa accessoria della confisca solo nei casi in cui il ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 44, comma 3, che novella il comma 7 dell'articolo 97 del codice della strada, provvedano le Commissioni di merito ad introdurre anche una espressa previsione sanzionatoria nel caso di circolazione del ciclomotore per il quale non sia stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica;

            2) procedano altresì le Commissioni di merito ad allineare la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 171 del codice della strada alle modifiche apportate all'articolo 170 dall'articolo 44, comma 4;

            3) sia inoltre considerata da parte delle Commissioni di merito l'esigenza di modificare l'articolo 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nel senso di prevedere la sanzione amministrativa accessoria della confisca solo nei casi in cui il ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito la congruità del rinvio, disposto dall'articolo 10, comma 1, capoverso «6-quater», all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai fini della individuazione del patrimonio immobiliare di Poste italiane spa, atteso che la disposizione ivi richiamata non concerne l'individuazione del patrimonio immobiliare della società, ma incide sulla procedura di alienazione degli immobili della stessa;

            b) valutino inoltre le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 13, comma 1, lettera a), che sia comunque assicurata la sostenibilità ambientale delle operazioni di dragaggio da realizzare nelle more dell'attività di bonifica che interessa le circoscrizioni delle autorità portuali;

            c) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 14, comma 1, lettera a), nel senso di prevedere che la società per azioni ivi prevista di cui all'articolo 14, al cui capitale sociale partecipano ANAS spa e le regioni Sicilia e Calabria, svolga la sua attività di realizzazione di infrastrutture trasportistiche prevalentemente sul territorio nazionale;

            d) valutino infine le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'articolo

 

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5, al fine di salvaguardare le attività economiche correlate all'utilizzo delle unità immobiliari censite nella categoria catastale E/1 e i relativi livelli occupazionali.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 1750, di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

            in considerazione della necessità ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio dei conti pubblici e per il riordino di settori della pubblica amministrazione;

            preso atto del fatto che l'entità dell'impatto economico del provvedimento collegato alla manovra finanziaria, pari ad oltre 6.700 milioni di euro, costituisce una posta rilevante dell'intero pacchetto destinato alla sviluppo della competitività del sistema-Paese;

            considerato l'impegno profuso da un lato per il recupero dell'evasione fiscale e dall'altra per garantire l'invarianza del carico fiscale per le classi meno abbienti,

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

            a) in relazione all'articolo 1, comma 4, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un termine per l'adozione del decreto interministeriale che deve definire i termini e le modalità esecutive delle procedure relative alla distruzione delle merci contraffatte;

            b) in relazione all'articolo 8, appare necessario che il Governo indichi con chiarezza le modalità di impiego delle risorse economiche rivenienti dalla revoca dei contratti già approvati dal CIPE in base alla disciplina che il comma 1 sospende.

 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

            osservato come le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 15, 21 e 23 siano rivolte ad offrire maggiori tutele e garanzie ai lavoratori, sia mediante una semplificazione delle procedure - in materia di pagamento dei contributi associativi (articolo 2, comma 15) e in materia di pagamento dei contributi da parte degli allevatori avicoli (articolo 23) - che attraverso un potenziamento delle attività svolte dalla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza sul contrasto al lavoro irregolare (articolo 21);

            valutate positivamente, in particolare, le disposizioni recate dall'articolo 22 che, sulla base del sistema di rivalutazione annuale delle rendite INAIL erogate a seguito di infortuni e semplificando le relative procedure, sono volte a introdurre criteri di maggiore equità a tutela dei lavoratori;

            rilevato altresì come le norme di cui all'articolo 42, finalizzate a razionalizzare e a contenere i costi nel settore della formazione del personale della pubblica amministrazione riescano a contemperare le esigenze di riduzione della spesa con la difesa dei livelli occupazionali degli enti coinvolti,

            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            all'articolo 21, comma 4, laddove si modifica la disciplina del diritto di interpello, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di stabilire, analogamente a quanto previsto dalla corrispondente disciplina relativa all'interpello in materia fiscale, un termine perentorio entro cui l'amministrazione competente deve dare risposta ai quesiti posti, al fine di offrire maggiore assistenza e tutela ai contribuenti in ordine all'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

            all'articolo 23, con specifico riferimento al pagamento dei contributi o premi di previdenza ed assistenza sospeso per il periodo 1o gennaio 2006-31 ottobre 2006, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire - al fine di evitare dubbi interpretativi e problemi applicativi - procedure e tempistica in materia di versamento rateale.

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1750 recante «Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            con riferimento all'articolo 4, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che l'applicazione della franchigia per i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro si configuri come una facoltà attivabile su richiesta del contribuente;

            con riferimento al medesimo comma, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una soglia di franchigia più elevata per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni, come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in coerenza con quanto stabiliva il testo previgente del comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

            con riferimento all'articolo 4, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che i nuovi redditi dei terreni, determinati in base alle disposizioni di cui al comma medesimo, producano effetto, anziché a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui i nuovi redditi sono notificati al presentatore della domanda di contributi ovvero, se persone diverse, ai titolari dei diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni colturali;

 

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            con riferimento all'articolo 4, comma 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che le rendite catastali dichiarate o attribuite ai fabbricati, che vengono iscritti al catasto dei fabbricati in base alle disposizioni di cui al medesimo comma, producano effetto fiscale esclusivamente a decorrere dal 1o gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo;

            con riferimento all'articolo 23, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prolungare la rateizzazione relativa al versamento, da parte delle aziende colpite dalla crisi aviaria, dei contributi e premi di previdenza e assistenza sociale sospesi ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 1750, di conversione del decreto legge n. 262 del 2006 «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;

            considerato che il provvedimento in esame concorre alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, con un effetto di miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni pari a 3,9 miliardi di euro per il 2007, a 3,6 miliardi per il 2008 e a 3,8 miliardi per il 2009;

            rilevato inoltre che il provvedimento determina un maggiore gettito che va a compensare le minori entrate in termini di IVA (5,280 miliardi di euro nel 2007, 5.216 miliardi nel 2008, e 5,195 miliardi nel 2009) derivanti dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 14 settembre 2006;

            osservato che disposizioni in esso contenute risultano conformi alla normativa europea;

            considerato peraltro che l'articolo 12 - che reca un insieme di disposizioni finalizzate ad articolare e meglio definire le funzioni e i poteri dell'ANAS quale soggetto concedente nei rapporti con le società concessionarie autostradali - al comma 4, lettera e), prevede che le società concessionarie debbano prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile e dell'articolo 10 della

 

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direttiva 2003/54/CE, recante norme volte dirette a garantire la separazione giuridica dei gestori del sistema di trasmissione; rilevato inoltre che l'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE citata disciplina una fattispecie specificamente riferita al mercato dell'energia, prevedendo norme volte a garantire la separazione giuridica e l'indipendenza dei gestori del sistema di trasmissione;

            rilevato che la medesima norma di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e), stabilisce altresì l'assoggettamento delle società concessionarie autostradali all'obbligo di prevedere nel proprio statuto che «nessun operatore del settore delle costruzioni, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale» e che tale disposizione va valutata alla luce dell'articolo 56 del Trattato CE, il quale vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri;

            osservato, infatti, che, limitando il diritto di voto delle imprese operanti nel settore delle costruzioni, il decreto-legge instaura un trattamento differenziato e restrittivo degli investimenti effettuati da una particolare categoria di investitori, ostacolando, quindi, il libero movimento dei capitali all'interno dell'Unione europea e dissuadendo le imprese in questione dall'acquisire partecipazioni nelle società concessionarie autostradali, trovandosi nell'impossibilità di partecipare efficacemente alle decisioni della società partecipata;

            evidenziato che tale interpretazione trova conferma nella sentenza della Corte di Giustizia del 2 giugno 2005, causa C-174/04, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Italiana, nella quale una disposizione analoga a quella in oggetto - che stabiliva la sospensione dei diritti di voto relativi a partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di imprese operanti nel settore dell'elettricità e del gas per determinate imprese pubbliche - è stata dichiarata incompatibile con il diritto comunitario,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            provvedano, le Commissioni di merito, a riformulare, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera e), la previsione dell'assoggettamento delle società concessionarie autostradali all'obbligo di prevedere nel proprio statuto che «nessun operatore del settore delle costruzioni, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale», in quanto contrastante con l'articolo 56 del Trattato CE;

 

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        e con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire il riferimento, contenuto alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge, all'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE, che disciplina una fattispecie specificamente riferita al mercato dell'energia, precisando in che termini essa possa trovare applicazione rispetto alle società concessionarie.

 

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